Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0
L'art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto l'obbligo di presentare al Ministero delle Imprese e del made in italy specifiche comunicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 co. 1057-bis – 1058-bis del DL 178/2020.
Nello specifico:
– per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e una comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
– per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post di completamento degli investimenti.
– per gli investimenti 2023, l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
I termini e le modalità di invio di tali comunicazioni saranno definiti con un successivo DM, che aggiornerà il DM 6.10.2021 relativo alle vecchie comunicazioni richieste ai soli fini di monitoraggio.
Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Novità
Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Novità del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”)
L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transi-zione 5.0.
Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
IMPRESE BENEFICIARIE
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
• rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse:
• le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure con-corsuali;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
INVESTIMENTI AGEVOLATI
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025;
• in strutture produttive ubicate in Italia;
• in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
ESTENSIONE DEI BENI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA L. 232/2016
Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
• i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181. È prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d’imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c).
SPESE PER LA FORMAZIONE ESTERNA
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Tali spese sono agevolabili:
• nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
• sino al massimo di 300.000,00 euro;
• a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con il DM attuativo.
ESCLUSIONI
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
• attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
• attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
• attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in con-cessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle po-ste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di eu-ro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
La cessione totalitaria di partecipazioni non si qualifica come cessione d’azienda
Con due sentenze di ieri (la n. 7470 e la n. 7495), la Cassazione conferma il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 34917/2023)



